LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2160/1994 spedito il
 10  dicembre  1994,  avverso  cart.  pagamento n. 4800529 - IRPEF, 89
 contro imposte dirette di Narni da Orru' Antonio, residente  a  Narni
 (Terni)  in  via S. Pietro n. 4, sul ricorso n. 2166/94 spedito il 14
 dicembre 1994 avverso Cart. pagamento n. 4800491 - IRPEF,  89  contro
 imposte  dirette  di  Narni  da  Miconi Maria Luce, residente a Narni
 (Terni) in via S. Pietro n. 4, difeso da Franceschini  avv.    Mario,
 residente  a  Terni  in  via  A. De Filis n. 4 sul ricorso n. 47/1998
 depositato il 19 gennaio 1998, avverso Cart. pagamento n.  7800492  -
 IRPEF,  91  da  Orru'  Antonio  residente  a  Narni (Terni) in via S.
 Pietro n. 4, difeso da Franceschini avv. Mario, residente a Terni  in
 via A. De Filis n. 4.
   Contro  l'Ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette di Narni a
 seguito dei ricorsi proposti da Orru' Antonio  e  Miconi  Maria  Luce
 rispettivamente  il  10  e  il  14 dicembre 1994 e iscritti ai numeri
 2160/94 e 2166/94 r.g.r., nonche' da Orru' Antonio depositato  il  19
 gennaio  1998  e  iscritto  al  n. 47/1998 r.g.r., con i quali veniva
 chiesto  l'annullamento  delle  cartelle  esattoriali,   n.   4800529
 emissione  1994/5  intestata  a  Orru',  n.  4800491 emissione 1994/5
 intestata a Miconi e n. 7800492 emissione 1997/5 intestata  a  Orru',
 tutte  relative  alla rettifica operata ai sensi dell'art. 36-bis del
 d.P.R. n. 600/73 in materia di IRPEF per i periodi d'imposta  1989  e
 1991.
                               F a t t o
   Le iscrizioni a ruolo traggono origine da un mancato riconoscimento
 di  oneri  deducibili  relativi  ad  interessi  passivi  su  un mutuo
 ipotecario.   In realta' trattavasi non di  interessi,  ma  di  spese
 sostenute   per   la  manutenzione  di  beni  vincolati,  cosi'  come
 espressamente previsto dalla legge n. 1089/39 e dal d.P.R. n. 1409/63
 e documentato da apposita certificazione rilasciata dalla  competente
 Soprintendenza   di   Cagliari   unitamente   alla  dichiarazione  di
 congruita' degli importi emessa dall'U.T.E. di Cagliari.  Producevano
 fatture  riguardanti  le  spese  sostenute negli anni 1989 e 1991 per
 importi vari chieste in deduzione per i lavori effettuati.
   Sostengono  i  ricorrenti  che  le  predette  iscrizioni  a  ruolo,
 avvenute le prime due nel 1994 (notificate rispettivamente il 24 e il
 28  novembre  1994)  e  la  terza nel 1997 (notificata il 19 novembre
 1997), sono in  palese  violazione  dei  termini  previsti  dall'art.
 36-bis d.P.R.  n. 600/73, giacche' la rettifica non e' avvenuta entro
 il  31  dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della
 dichiarazione dei redditi.
   Anche  perche'  la  prevalente  giurisprudenza  delle   Commissioni
 tributarie  ha ritenuto di qualificare detto termine come perentorio,
 interpretazione confermata dalla Corte di cassazione che con sentenza
 del 29 luglio 1997, n. 7088 ha affermato che in tema di  accertamento
 delle  imposte  sui  redditi  il  termine  stabilito  dal primo comma
 dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e' da  intendersi  stabilito  a
 pena  di decadenza e deve essere riferito alla iscrizione a ruolo per
 cui quest'ultima, conseguentemente, non puo' essere effettuata  entro
 il  piu' esteso arco temporale concesso dall'art. 17, primo comma del
 d.P.R. n. 602/73.
   Tale interpretazione e' stata corretta  con  la  recente  legge  27
 dicembre  1997,  n.  449,  la  quale  all'art.  28 ha disposto che il
 termine indicato nel primo  comma  dell'art.  36-bis  del  d.P.R.  n.
 600/73,  avendo  carattere  ordinatorio,  non  e' stabilito a pena di
 decadenza.
   Tale   disposizione   per   volere   del   legislatore,  ha  natura
 interpretativa, mentre ad avviso del ricorrente ha natura  innovativa
 e quindi inapplicabile retroattivamente.
   L'ufficio,  ritualmente  costituitosi,  in  giudizio,  controdeduce
 sostenendo che in questa sede non e' possibile mutare la richiesta di
 deduzione di spese sostenute per manutenzione di  immobile  vincolato
 al  posto  degli  interessi per mutuo ipotecario; ritiene legittimo e
 corretto il proprio operato e chiede il rigetto totale del ricorso.
   Alla  pubblica  udienza  del  18  giugno  1998,  nella   quale   la
 controversia  e'  stata  dibattuta,  il  difensore dei ricorrenti, ha
 ribadito  le  proprie  ragioni  e  sostenuto   particolarmente   che,
 l'Ufficio,  a  norma dell'art.   36-bis del d.P.R. n. 600/73, avrebbe
 dovuto, a pena di decadenza, notificare le cartelle esattoriali entro
 e non oltre il 31 dicembre  rispettivamente  del  1991  e  del  1993,
 poiche'  la  rettifica,  da  effettuarsi  per  l'appunto entro l'anno
 successivo alla presentazione della dichiarazione  del  contribuente,
 diviene  ricorribile  con  la notificazione della iscrizione a ruolo.
 Insiste, inoltre, nella richiesta di riunione.
   Per evidenti ragioni  di  connessione  oggettiva  e  soggettiva  la
 Commissione  riunisce  i  tre ricorsi come sopra proposti sotto il n.
 2160/94 r.g.r.
                     Premesso si osserva in diritto
   Occorre innanzitutto esaminare la  rilevanza  dell'eccezione  sulla
 decadenza  dell'Ufficio  in ordine alla rettifica effettuata ai sensi
 dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73.
   La norma letteralmente dispone che "gli uffici delle  imposte  o  i
 Centri  di  servizio  attivati  (omissis...)  procedono  entro  il 31
 dicembre dell'anno successivo  a  quello  della  presentazione  della
 dichiarazione (mod. 740) alla liquidazione delle imposte dovute ed ai
 rimborsi  eventualmente  spettanti  sulla  base  delle  dichiarazioni
 presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta".
   Con tale  norma  l'Amministrazione  finanziaria  ha  il  potere  di
 controllare   formalmente   le   dichiarazioni,   corregendo   alcune
 irregolarita', come sono da considerare gli  errori  materiali  e  di
 calcolo, l'utilizzo di detrazioni e ritenute, di oneri deducibili, di
 crediti  e  versamenti  di  imposte  parzialmente o integralmente non
 spettanti, o non documentati.
   In concreto gli uffici fiscali  procedono  al  recupero  di  quanto
 dovuto  dal  contribuente  mediante diretta iscrizione a ruolo, senza
 ricorrere alla piu' tortuosa trafila degli accertamenti  (art.  38  e
 segg. d.P.R. n. 600/73).
   Cosi' agendo, l'erario non si e' giammai preoccupato del termine di
 cui  all'art.  36-bis,  ma  ha fatto riferimento a quello piu' esteso
 contenuto nell'art. 17 del d.P.R. n. 602/73,  in  relazione  all'art.
 43,  d.P.R.  n.  600/73.  E' partito dal presupposto, infatti, che il
 termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle
 dichiarazioni dei  redditi  avesse  soltanto  significato  e  valenza
 interni, senza alcuna rilevanza esterna.
   Si  vuol  dire  cioe'  che,  ad  avviso degli Uffici finanziari, la
 mancata osservanza del termine contenuto nell'art. 36-bis non  poteva
 determinare  effetto  negativo  sulla  validita'  delle  cartelle  di
 pagamento, non avendone il legislatore stabilito la perentorieta'.
   Sulla posizione dell'Amministrazione finanziaria, consolidatasi nel
 tempo   ed   avversata  peraltro  dalla  dottrina  e  da  consistente
 giurisprudenza (si tengano presenti le  decisioni  della  Commissione
 tributaria  centrale  n.  3513/94 e n. 1605/96), ha esercitato il suo
 effetto dirompente la sentenza n. 7088 del 29 luglio 1997 della prima
 sezione civile della Corte di cassazione, al punto da  convincere  il
 legislatore  a schierarsi per la prima con la legge 27 dicembre 1997,
 n. 449, che  all'art.  28  ha  ritenuto  di  fornire  interpretazione
 autentica  dell'art.  36-bis,  nel senso di attribuire al termine ivi
 indicato natura ordinatoria.
   La suprema Corte, con la decisione innanzi detta, ha precisato:
     1) che la iscrizione a ruolo effettuata ex  art.  36-bis  non  ha
 connotato riproduttivo di un altro atto (come nel caso di cartella di
 pagamento   derivante   da   avviso  di  accertamento  non  opposto),
 presentandosi invece come un atto mediante il quale  il  contribuente
 viene per la prima volta posto a conoscenza della pretesa fiscale;
     2)  che  il  non  avere  il legislatore qualificato perentorio il
 termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla  dichiarazione  non
 esclude affatto che lo sia;
     3)  che  la  differenza tra termine perentorio e ordinatorio sta,
 sotto l'aspetto processuale, nel fatto che il secondo puo', nei  casi
 espressamente  previsti,  essere  prorogato  dal  giudice prima della
 scadenza; se cio' non si verifica il decorso di tale periodo  produce
 gli effetti preclusivi di quello perentorio;
     4)  che  il  principio per il quale il carattere di perentorieta'
 non puo' essere applicato  analogicamente  non  vale  nel  campo  del
 diritto  pubblico, dove l'attivita' della pubblica amministrazione e'
 soggetta a limiti e vincoli diretti a garantire il soddisfacimento di
 finalita' di carattere istituzionale;
     5) che il termine fissato dall'art. 36-bis riguarda la iscrizione
 a ruolo collegata alla  rettifica  operata  sulla  dichiarazione  dei
 redditi nei casi espressamente previsti;
     6) che il termine di cinque anni fissato dall'art. 17, d.P.R.  n.
 602/73,  concerne solamente la riscossione delle imposte non pagate e
 risultanti dalla dichiarazione del contribuente, allorche' la  stessa
 non e' sottoposta a  rettifica.
   Appare  di  tutta  evidenza  che  ove  i  surricordati  principi si
 applicassero alle fattispecie concrete,  provocherebbero  conseguenze
 di tale portata, da poter essere definite devastanti per l'erario.
   Stando cosi' le cose, e' sopravvenuto l'art. 28 della legge n.  449
 del 1997, che ha tentato di riportare nell'alveo della ordinatorieta'
 il  carattere  del  termine  contenuto nell'art. 36-bis, e, quindi di
 affermare in via interpretativa che esso non e' stabilito a  pena  di
 decadenza.
   Ritiene  il  collegio di questa Commissione che la norma emanata in
 sede interpretativa sia manifestamente illegittima e incostituzionale
 per violazione degli artt. 3 (primo comma)  e  24  (primo  e  secondo
 comma)  della  Costituzione,  per  aver  definito  irrazionalmente il
 termine contenuto nel piu' volte ricordato art. 36-bis  e  per  avere
 ingiustamente   compresso  il  diritto  di  agire  e  difendersi  del
 contribuente, nonche' per violazione degli  artt.  97,  attinente  al
 principio  del buon andamento e della imparzialita' dell'azione della
 pubblica amministrazione, e 113, nella sua amplissima portata,  della
 Costituzione medesima.
   Il sistema di garanzie apprestato dagli artt. 24 e 113 Costituzione
 e'  di  tale imponente valore, da colpire non solo l'esclusione della
 tutela giurisdizionale, sotto il profilo soggettivo e  oggettivo,  ma
 altresi'  qualsiasi  limitazione  che  ne  renda  impossibile o anche
 soltanto problematico l'esercizio.
   Risulta intuitiva, infatti, la violazione anche dell'art.  3  della
 Costituzione,  che  impone  il  rispetto,  assoluto  del principio di
 uguaglianza  dei  cittadini  e  quindi  delle  parti   nel   rapporto
 tributario.